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Sez. L, Sentenza n. 3415 del 05/03/2012 (Rv. 622144 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI | Procedura di selezione dei dipendenti per l'accesso alla qualifica superiore o per altro beneficio - Necessità di motivazione della scelta da parte del datore di lavoro - Sussistenza - Illegittima esclusione del dipendente - Danno da perdita della "chance" - Sussistenza - Onere della prova a carico del lavoratore - Contenuto.
Stato
decisa il 2012-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622144-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI

Nel caso di datore di lavoro tenuto a effettuare, nel rispetto di criteri determinati e non escludenti apprezzamenti discrezionali, una selezione tra i lavoratori a fini di promozione o conferimento di altro beneficio, egli, per dimostrare il rispetto dei suddetti criteri e dei principi di correttezza e buona fede, deve operare in modo trasparente e motivare adeguatamente la scelta effettuata. In difetto, il lavoratore ha pertanto diritto al risarcimento del danno da perdita di "chance", non condizionato alla prova, da parte sua, che la scelta, ove correttamente eseguita, si sarebbe certamente risolta in suo favore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)