Sez. L, Sentenza n. 13241 del 06/06/2006 (Rv. 589712 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI | Azione del lavoratore diretta, in seguito all'accertamento dell'illegittimità della procedura per il conferimento di qualifica superiore, all'ottenimento della condanna del datore di lavoro per assunto danno da perdita di "chance" - Onere probatorio relativo alla domanda risarcitoria - Ripartizione - Applicabilità dei principi generali in materia di responsabilità contrattuale - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI
In caso di violazione, da parte dell'ente pubblico - datore di lavoro, dell'obbligo di predeterminare i criteri di selezione degli impiegati per il riconoscimento e l'attribuzione della qualifica superiore, incombe sul singolo dipendente non promosso ed attore in giudizio per il risarcimento del danno da perdita della possibilità di promozione (c.d. perdita di "chance"), l'onere di provare - alla stregua dei principi generali in tema di responsabilità contrattuale - il nesso di causalità tra il detto inadempimento datoriale ed il danno, ossia la concreta sussistenza della probabilità di ottenere la qualifica superiore. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stato riconosciuto il suddetto danno sulla scorta dell'offerta prova che dei posti disponibili nella qualifica quadro della Regione circa tre quarti erano stati coperti con impiegati appartenenti allo stesso ufficio delle attrici, nel quale gli impiegati erano in numero pari ai posti da occupare nella qualifica superiore, rilevandosi, altresì, come la datrice di lavoro, in possesso di tutta la documentazione, avesse contrastato insufficientemente la pretesa delle stesse attrici mediante la produzione dei titoli di studio di due soli dei promossi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)