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Sez. 3, Sentenza n. 5215 del 05/03/1986 Ud. (dep. 07/06/1986) Rv. 173038 - 01

ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - MANCATA PRESENTAZIONE O RINNOVO DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO - REATO PERMANENTE - MOMENTO DI CESSAZIONE DELLA PERMANENZA.*
Stato
decisa il 1986-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173038-01

ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - MANCATA PRESENTAZIONE O RINNOVO DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO - REATO PERMANENTE - MOMENTO DI CESSAZIONE DELLA PERMANENZA.*

Il reato di mancata presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico o di rinnovo, di cui agli artt. 21 e 15, secondo comma, legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, è reato permanente e non istantaneo, poiché il dovere di provvedere all'adempimento non cessa con lo scadere del termine fissato, ma si protrae fino a quando perdura la condotta antigiuridica con violazione del bene giuridico protetto dalla norma penale e cioè fino al momento dell'adempimento dello Obbligo. (Conf mass n 166578; (Conf mass n 155461).*

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 15 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)