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Sez. U, Sentenza n. 4673 del 19/07/1986 (Rv. 447399 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - COSIDDETTI AVVOCATI ESTERNI DELL'INAM - PARASUBORDINAZIONE - CONTROVERSIE - COGNIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447399-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - COSIDDETTI AVVOCATI ESTERNI DELL'INAM - PARASUBORDINAZIONE - CONTROVERSIE - COGNIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO - CONDIZIONI.*

Il rapporto continuativo di collaborazione tra avvocati (o procuratori) cosiddetti esterni, operanti in piena autonomia e senza vincoli di subordinazione, e l'i.N.A.M. (ente pubblico economico) non si configura come rapporto di pubblico impiego, bensì è riconducibile tra quelli contemplati dall'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. ed è quindi devoluto alla cognizione del giudice del lavoro, ove risulti che l'attività prevalentemente personale dei detti professionisti presenti caratteri, oltre che di continuità, anche di coordinazione, nel senso che essa - per il fatto di essere inserita nell'organizzazione dell'ente e collegata con gli scopi dallo stesso perseguiti - sia assoggettata all'ingerenza e alle direttive dell'ente medesimo, compatibili con l'indicata autonomia professionale (cosiddetta parasubordinazione). (V 3814/84, mass n 435775).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)