Sez. L, Sentenza n. 2246 del 03/03/1988 (Rv. 458057 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ - RAPPORTI DI PARASUBORDINAZIONE FRA LEGALI ESTERNI ED ENTI PUBBLICI - APPLICABILITÀ - LIMITI EX ART. 284, SECONDO COMMA, DEL T.U. DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE DEL 1934 PER I LEGALI ESTERNI DEI COMUNI E PROVINCE - INSUSSISTENZA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ - RAPPORTI DI PARASUBORDINAZIONE FRA LEGALI ESTERNI ED ENTI PUBBLICI - APPLICABILITÀ - LIMITI EX ART. 284, SECONDO COMMA, DEL T.U. DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE DEL 1934 PER I LEGALI ESTERNI DEI COMUNI E PROVINCE - INSUSSISTENZA.*
Con riguardo a prestazioni professionali di avvocato e procuratore, l'inderogabilità dei minimi tariffari stabilita dall'art. 24 della legge 13 giugno 1942 n. 794 - del quale è manifestamente infondata la questione di legittimità in relazione all'art. 3 cost., per la disparità di trattamento fra la categoria dei professionisti legali e quelle di altri professionisti non ugualmente tutelati - si applica anche ai rapporti intercorsi in regime di parasubordinazione fra legali esterni ed enti pubblici; né, per quanto concerne in particolare i rapporti fra tali legali e comuni e province, il riconoscimento del diritto ai minimi tariffari, conseguente all'Invalidità della pattuizione di compensi in misura forfettaria ed inferiore ai minimi predetti, può trovare ostacolo nell'art. 284, secondo comma, del T.U. Della legge comunale e provinciale del 1934, atteso che tale norma (per la quale le deliberazioni che comportino una spesa devono indicare l'ammontare di essa ed i mezzi per farvi fronte) si riferisce a decisioni di spese, fuori delle previsioni di bilancio, implicanti un esborso di denaro certo e definitivo, mentre non è possibile prevedere il costo di incarichi professionali da conferire in futuro secondo necessità, e considerato, inoltre, che il bilancio degli enti territoriali contempla una voce generale concernente gli oneri per le liti attive e passive. (V 2171/87, mass n 451402; (V 4673/86, mass n 447399; (V 4673/86, mass n 447400; (V 4577/86, mass n 447311; (V 4434/86, mass n 447191; (V 4434/86, mass n 447192).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 284, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)