Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25391 del 25/10/2017 (Rv. 646626 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Notifica a mani di familiare del destinatario, presso la residenza del familiare - Presunzione di convivenza – Esclusione - Conseguenze - Nullità della notifica - Conoscenza "aliunde" della notificazione – Irrilevanza - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO
La notifica a mani di un familiare del destinatario, eseguita presso la residenza del primo, che sia diversa da quella del secondo, non determina l'operatività della presunzione di convivenza non meramente occasionale tra i due, con conseguente nullità della notificazione medesima, non sanata dalla conoscenza "aliunde" che ne abbia il destinatario, ove non accompagnata dalla sua costituzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto nulla la notifica di un decreto ingiuntivo eseguita presso la madre dell'ingiunto, residente in luogo diverso né convivente con questa).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)