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Sez. 1, Sentenza n. 1948 del 12/10/1970 (Rv. 347984 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLA PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - TRATTATIVE E RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE - ESTREMI - FATTISPECIE IN TEMA DI TRATTATIVE CON UN COMUNE.*
Stato
decisa il 1970-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347984-01

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLA PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - TRATTATIVE E RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE - ESTREMI - FATTISPECIE IN TEMA DI TRATTATIVE CON UN COMUNE.*

La responsabilita precontrattuale si ha quando la parte, che conosce o dovrebbe conoscere l'esistenza di una causa di invalidita del contratto, non ne dia notizia all'altra parte, la quale venga a risentirne un danno per avere senza sua colpa confidato nella validita dello stesso contratto. (nella specie, con deliberazione consiliare un comune si era impegnato a cedere all'attore un'area che doveva essere espropriata in danno di terzi prima dell'approvazione della deliberazione da parte dell'autorita tutoria, il comune aveva concesso all'attore medesimo una licenza di costruzione sull'area predetta e lo attore aveva intrapreso la costruzione di un nuovo edificio. Avendo, successivamente, il comune revocato la licenza, l'attore pretendeva il risarcimento dei danni da responsabilita precontrattuale, assumendo di avere incolpevolmente ignorato la causa d'invalidita a causa del rilascio della licenza di costruzione. I giudici di merito avevano negato che l'attore non avesse avuto conoscenza della causa di invalidita (mancata approvazione tutoria) ed il SC ha enunciato il principio che precede).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1338

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)