Sez. 3, Sentenza n. 1493 del 22/05/1973 (Rv. 364248 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - RESPONSABILITA PER CONOSCENZA DELLE CAUSE D'INVALIDITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE. *
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - RESPONSABILITA PER CONOSCENZA DELLE CAUSE D'INVALIDITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE. *
La responsabilita precontrattuale si ha quando la parte, che conosce o dovrebbe conoscere l'esistenza di una causa di invalidita del contratto, non ne dia notizia all'altra parte, la quale venga a risentirne un danno per avere senza sua colpa confidato nella validita dello stesso contratto. (nella specie, la Corte di Cassazione ha escluso ogni responsabilita dell' ente pubblico perche il privato contraente avrebbe potuto rilevare, attraverso la copia venuta a sua conoscenza, l'inesistenza giuridica della deliberazione a contrarre). (Conf 1948/70, mass n 347984; 2459/66, mass n 324765).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1338
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)