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Sez. 5, Sentenza n. 48738 del 14/10/2014 Ud. (dep. 24/11/2014) Rv. 261298 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Reato ex art. 479 cod. pen. - Atti pubblici fidefacenti ex art. 476, comma secondo, cod. pen. - Requisiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261298-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

In tema di reato di falso ideologico in atto pubblico aggravato ex art. 476, comma secondo, cod. pen., sono documenti dotati di fede privilegiata quelli che, emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della P.A. ad attribuire all'atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza. (Fattispecie relativa al "verbale di costatazione e di inizio di servizio", redatto dal dirigente di un comune, che riportava falsamente il rinvenimento e la verifica di attrezzature previste dal contratto di appalto per la raccolta e la gestione dei rifiuti urbani).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 com. 2, Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)