Sez. 6, Sentenza n. 24768 del 31/03/2016 Ud. (dep. 14/06/2016) Rv. 267316 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Atti pubblici a fede privilegiata - Oggetto della forza probante privilegiata dell'atto - Valutazione dei fatti - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI
In tema di falso ideologico in atto pubblico aggravato ex art. 476, comma secondo, cod. pen., la forza probante privilegiata degli atti pubblici originali è limitata, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e a quei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ma non anche alla valutazione di tali fatti, a meno che la legge non attribuisca al pubblico ufficiale tale potere con valore legale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva escluso la natura fidefaciente di atti istruttori predisposti da pubblici funzionari, in relazione a pratiche di finanziamento, contenenti giudizi e valutazioni sui progetti presentati dalle imprese).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 com. 2, Cod. Pen. art. 479, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)