diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4642 del 09/07/1983 (Rv. 429528 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE - PRONUNCIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE - GIUDICATO SULLA PRONUNCIA DI MERITO - ESTENSIONE - LEGITTIMAZIONE DELLE PARTI - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429528-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE - PRONUNCIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE - GIUDICATO SULLA PRONUNCIA DI MERITO - ESTENSIONE - LEGITTIMAZIONE DELLE PARTI - INCLUSIONE.*

La pronuncia d'inammissibilità del ricorso per Cassazione conferisce autorità di giudicato alla sentenza di merito impugnata con il ricorso medesimo, e, pertanto, osta alla proponibilità in altro giudizio della stessa domanda e di ogni questione espressamente od implicitamente definita nel precedente giudizio, quale necessaria premessa logico-giuridica della decisione, ivi compresa quella della legittimazione delle parti in contraddittorio delle quali la decisione stessa è stata resa. (V 1438/81, mass n 412086; (V 1689/73, mass n 364604).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 387

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)