Sez. 1, Sentenza n. 1689 del 12/06/1973 (Rv. 364604 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE - PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE - FORMAZIONE DEL GIUDICATO - ESCLUSIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - SENTENZA SOGGETTIVAMENTE COMPLESSA - CONFIGURABILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE - PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE - FORMAZIONE DEL GIUDICATO - ESCLUSIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - SENTENZA SOGGETTIVAMENTE COMPLESSA - CONFIGURABILITA.*
Le pronunzie della Corte di Cassazione, per le particolari caratteristiche del giudizio di legittimita, non hanno la stessa funzione e lo stesso valore che hanno nel giudizio d'appello le sentenze di secondo grado. Invero, mentre queste ultime, anche se confermative, si sostituiscono sempre a quelle di primo grado, (naturalmente entro i limiti delle doglianze prospettate dalle parti), le sentenze della Corte di Cassazione non costituiscono giudicato a sensi dell'art 2909 cod civ (salvi i casi in cui la Corte suprema abbia pronunziato quale giudice di fatto, compiendo anche indagini di merito, come nelle questioni di Competenza, di capacita delle parti, di legittimazione, e simili), ma tale efficacia conferiscono alla sentenza impugnata. La sostituzione della sentenza della Corte di Cassazione a quella di secondo grado non si verifica neppure nella particolare ipotesi in cui la Corte suprema, pur rigettando il ricorso perche il dispositivo della sentenza e conforme a diritto, corregge la motivazione della stessa (art 384 cod proc civ), e se giudicato si Forma in tal caso cio avviene nella sentenza di secondo grado, con la motivazione cosi come corretta dalla Cassazione. Si verifica in tal modo un'ipotesi di sentenza soggettivamente complessa, perche alla sua formazione hanno contribuito piu organi giurisdizionali, come del resto accade nel caso di Cassazione con rinvio, nell'integrarsi del principio di diritto enunciato dalla Corte suprema, e della sua applicazione concreta compiuta dal giudice di rinvio. (Conf sulla prima parte 2086/69, mass nn 341361 e 341364; 449/65; (Conf 2438/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)