Sez. 5, Sentenza n. 11274 del 18/07/2003 (Rv. 565273 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Accertamento nei confronti di soggetto dichiarato fallito - Curatore fallimentare - Obblighi - Richiesta, da parte dell'amministrazione, di dati e notizie tramite questionario - Legittimità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi nei confronti di soggetto dichiarato fallito, tra i vari obblighi di natura fiscale ai quali - pur continuando le obbligazioni tributarie a far capo al fallito - è tenuto il curatore fallimentare, che ha la esclusiva disponibilità delle scritture contabili, rientra anche quello di fornire informazioni all'amministrazione finanziaria, con la conseguenza che legittimamente questa invia al curatore un questionario con richiesta di dati e notizie, ai sensi dell'art. 32, primo comma, n. 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., Legge Falliment. art. 88, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 88
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)