Sez. L, Sentenza n. 4103 del 03/04/1992 (Rv. 476584 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Dirigente | Configurabilità - Criteri - Nozioni legali - Rilevanza - Nozione contrattuale - Prevalenza - Limiti - Fattispecie.
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Dirigente
La valutazione delle mansioni svolte dal lavoratore, al fine di stabilire l'inquadrabilità o no del medesimo nella categoria dirigenziale, va compiuta alla stregua sia della nozione legale della figura del dirigente sia (ove esistente) della definizione della stessa figura da parte della disciplina collettiva (che, adeguandosi all'evoluzione delle forme di organizzazione imprenditoriale, può assegnare rilievo a tratti distintivi diversi da quelli minimi caratterizzanti la figura ex lege), tenendo conto che la prima di dette nozioni - la quale è l'unica cui fare riferimento in mancanza di definizioni da parte della disciplina collettiva applicabile al rapporto - prevale sulla definizione contrattuale solo se questa risulti più restrittiva. (Nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva ritenuto, ai sensi della meno restrittiva definizione dell'art. 1 del c.c.n.l. per i dirigenti di aziende industriali, che la preposizione, in ordine di tempo, ad un ispettorato, ad un'area e ad una filiale non comportasse l'attribuzione della qualifica dirigenziale, avendo le mansioni esplicate dal lavoratore - cui doveva invece essere riconosciuta la qualifica di impiegato di primo livello super - lo scopo di assicurare e migliorare l'efficienza dei servizi e non quello di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 96, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 96
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)