Sez. L, Sentenza n. 4519 del 21/04/1995 (Rv. 491975 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE | Nozione legale - Estremi ex art. 2095 cod. civ. - Interpretazione - Potere della Corte di cassazione - Nozione contrattuale - Disciplina relativa - Interpretazione - Compito esclusivo del giudice del merito.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE
Alla nozione legale di dirigente, posta dall'art. 2095 cod. civ., la quale costituisce materia di diretta interpretazione da parte della Corte di Cassazione ed è sufficientemente determinata da consentire il riconoscimento, in base ad essa, della qualifica in questione, si affiancano le nozioni contrattuali, le quali, riflettendo l'evoluzione dell'organizzazione aziendale, fissano requisiti meno rigidi e, in relazione alla loro fonte (contratti collettivi di diritto comune), sono oggetto di un'interpretazione di esclusiva competenza del giudice di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)