Sez. 3, Sentenza n. 9747 del 10/05/2005 (Rv. 581647 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Ritardato pagamento - Interessi moratori in favore dell'appaltatore - Natura - Espressione della responsabilità civile della P.A. - Configurabilità - Conseguenze.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE
In tema di appalto di opere pubbliche, gli interessi (qualificati come "moratori" dal secondo e terzo comma dell'art. 35 del d.P.R. n. 1063 del 1962, nonchè dall'art. 4 della legge n. 741 del 1981) dovuti all'appaltatore per il ritardo nei pagamenti comprendono anche il risarcimento del maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ. ed, in quanto tali, costituiscono espressione della responsabilità' contrattuale della P.A. appaltante, tant'è che la loro corresponsione postula che il ritardo sia imputabile a colpa di quest'ultima.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)