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Sez. 1, Sentenza n. 6043 del 17/06/1998 (Rv. 516547 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Ritardato pagamento - Interessi moratori in favore dell'appaltatore - Natura - Espressione della responsabilità civile della P.A. - Configurabilità - Conseguenze - Appaltatore rinunziante a detti interessi mediante accettazione di clausola contrattuale predisposta dalla P.A. - Clausola vessatoria - Configurabilità.
Stato
decisa il 1998-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516547-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE

In tema di appalto di opere pubbliche, gli interessi (qualificati come "moratori" dal secondo e terzo comma dell'art. 35 del d.P.R. n. 1063 del 1962, nonché dall'art. 4 della legge n. 741 del 1981) dovuti all'appaltatore per il ritardo nei pagamenti comprendono anche il risarcimento del maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ. ed, in quanto tali, costituiscono espressione della responsabilità contrattuale della P.A. appaltante (la cui colpa nel ritardo costituisce presupposto per la nascita dell'obbligo della corresponsione dei menzionati interessi). Sicché, la clausola predisposta da quest'ultima e non oggetto di specifica contrattazione, con la quale l'appaltatore rinunzi al diritto agli interessi in caso di ritardato pagamento, costituisce condizione generale di contratto limitativa della responsabilità dell'amministrazione e, come tale, soggetta alla disciplina dell'art. 1341 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Legge 10/10/1981 num. 741 art. 4, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)