Sez. 1, Sentenza n. 3536 del 05/08/1977 (Rv. 387126 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - DECRETO DEL TRIBUNALE - NATURA - IMPUGNAZIONE - RECLAMO ALLA CORTE D'APPELLO - ESTENSIONE.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - DECRETO DEL TRIBUNALE - NATURA - IMPUGNAZIONE - RECLAMO ALLA CORTE D'APPELLO - ESTENSIONE.*
L'art 2 della legge n 1047 del 1971 ha dato sostanziale configurazione di sentenza al decreto, gia previsto dall'art 274 cod civ, con cui il tribunale decide in camera di consiglio sulla ammissibilita della Azione per la dichiarazione di paternita, assicurando il contraddittorio degli interessati, imponendo la motivazione del provvedimento e prevedendo l'impugnazione mediante reclamo alla Corte d'appello. Da cio consegue che detta impugnazione deve essere proposta, onde impedire il passaggio in giudicato del provvedimento, non solo sulle questioni attinenti all'ammissibilita degli indizi posti a fondamento dell'Azione, ma anche sulle altre questioni attinenti alla sua proponibilita (nella specie trattavasi di questione attinente alla preclusione da giudicato). (contra 1588/75, mass n 375178).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 23/11/1971 num. 1047 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)