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Sez. 1, Sentenza n. 1598 del 07/04/1978 (Rv. 390999 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - JUS SUPERVENIENS - INAPPLICABILITA IN PRESENZA DI GIUDICATO - LIMITI - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA NATURALE - GIUDICATO SULLA DECADENZA DALL'AZIONE PER PROPOSIZIONE OLTRE I TERMINI STABILITI DALL'ART 271 COD CIV (VECCHIO TESTO) - RIAPERTURA DEI TERMINI, IMPRESCRITTIBILITA E NON ASSOGGETTAMENTO A DECADENZA DELL'AZIONE DISPOSTA DAL NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA - IRRILEVANZA - INAPPLICABILITA DELLA NUOVA NORMATIVA.*
Stato
decisa il 1978-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390999-01

FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - JUS SUPERVENIENS - INAPPLICABILITA IN PRESENZA DI GIUDICATO - LIMITI - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA NATURALE - GIUDICATO SULLA DECADENZA DALL'AZIONE PER PROPOSIZIONE OLTRE I TERMINI STABILITI DALL'ART 271 COD CIV (VECCHIO TESTO) - RIAPERTURA DEI TERMINI, IMPRESCRITTIBILITA E NON ASSOGGETTAMENTO A DECADENZA DELL'AZIONE DISPOSTA DAL NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA - IRRILEVANZA - INAPPLICABILITA DELLA NUOVA NORMATIVA.*

Lo ius superveniens puo travolgere il giudicato gia formatosi, la cui intangibilita rappresenta un principio fondamentale nel nostro sistema giuridico, soltanto quando il giudicato stesso non abbia carattere sostanziale, o quando le nuove norme riguardino un oggetto che non poteva essere dedotto nel precedente giudizio, ovvero quando il legislatore abbia specificamente esteso le nuove Disposizioni anche ai rapporti gia definiti con sentenza passata in giudicato. Pertanto, in tema di dichiarazione giudiziale della paternita naturale, le Disposizioni delle leggi 23 novembre 1971 n 1047 e 19 maggio 1975 n 151 (sulla riforma del diritto di famiglia), nella parte in cui, rispettivamente, hanno riaperto i termini per coloro che erano decaduti dall'Esercizio dell'Azione in forza del previgente testo dell'art 271 cod civ, e stabilito l'imprescrittibilita e il non assoggettamento a decadenza dell'Azione medesima, non possono travolgere il giudicato che si sia in precedenza formato sulla decadenza dall'Azione, perche proposta oltre il termine fissato dall'allora vigente art 271 cod civ, tenuto conto che dette norme non contengono un'espressa previsione di retroattivita, ne introducono una nuova Azione e che il giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore di esse ha natura sostanziale, attenendo alla perdita del diritto per inerzia del titolare. (V 3536/77, mass n 387126).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 270, Cod. Civ. art. 271 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 23/11/1971 num. 1047 art. 1 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 112, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 232

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)