Sez. 3, Sentenza n. 1118 del 19/04/1971 (Rv. 351189 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - INDENNITA PER I MIGLIORAMENTI E LE ADDIZIONI - POSSESSORE DI BUONA FEDE E POSSESSORE DI MALA FEDE - DIFFERENZE DI DISCIPLINA.*
POSSESSO - EFFETTI - INDENNITA PER I MIGLIORAMENTI E LE ADDIZIONI - POSSESSORE DI BUONA FEDE E POSSESSORE DI MALA FEDE - DIFFERENZE DI DISCIPLINA.*
L'art 1150 cod civ, nel disciplinare i diritti del possessore allo atto della restituzione della cosa indebitamente posseduta, stabilisce che per i miglioramenti sussistenti al tempo della restituzione questo ha diritto ad una indennita che per il possessore di buona fede va commisurata all'aumento del valore conseguito dalla cosa per effetto degli stessi, mentre per il possessore di mala fede va commisurata nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento del valorè per le addizioni costituenti miglioramenti si applica per il possessore di buona fede lo stesso trattamento che per le migliorie mentre per il possessore di mala fede si applica il sistema meno sfavorevole previsto per le accessioni dall'art 936 cod civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 1150
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)