Sez. 3, Sentenza n. 6499 del 09/12/1981 (Rv. 417344 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - EFFICACIA RETROATTIVA - INDENNITÀ PER I MIGLIORAMENTI APPORTATI NELLE MORE AL FONDO - SPETTANZA AL TERZO ACQUIRENTE QUALE POSSESSORE DEL FONDO.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - EFFICACIA RETROATTIVA - INDENNITÀ PER I MIGLIORAMENTI APPORTATI NELLE MORE AL FONDO - SPETTANZA AL TERZO ACQUIRENTE QUALE POSSESSORE DEL FONDO.*
L'Esercizio del diritto del riscatto riconosciuto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 al coltivatore diretto per l'ipotesi di mancato rispetto del diritto di prelazione allo stesso spettante nel caso di vendita del fondo ha come effetto la sostituzione ex tunc del retraente nel negozio concluso dal terzo acquirente. Tuttavia, l'effetto retroattivo del riscatto non esclude il diritto del terzo acquirente quale possessore del fondo all'indennità per i miglioramenti apportati, nelle more, al fondo, che sussistano al momento della riconsegna secondo i criteri di cui all'art. 1150 cod. civ.. (V 4569/80, mass n 408407; (V 2491/78, mass n 391862; (V 1118/71, mass n 351189).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1150, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)