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Sez. 1, Sentenza n. 1344 del 05/12/1994 Ud. (dep. 10/02/1995) Rv. 200239 - 01

Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Accertamenti urgenti su luoghi, cose e persone | Relativi verbali - Possibilità di acquisirli al fascicolo per il dibattimento e di utilizzarli per la decisione - Sussistenza - Diritto del difensore di assistere agli accertamenti - Sussistenza - Diritto di essere previamente avvisato - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1994-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200239-01

Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Accertamenti urgenti su luoghi, cose e persone

Ai sensi dell'art. 354 comma secondo cod. proc. pen., qualora ricorra il pericolo che le tracce di un reato si alterino o si disperdano, gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno la facoltà di compiere accertamenti e rilievi al fine di conservare tali tracce ed i relativi verbali possono essere acquisiti al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 431 lett. b) cod. proc. pen. ed essere regolarmente utilizzati per la decisione. Ne consegue che il mancato avviso al difensore non comporta l'inutilizzabilità di tali accertamenti, in quanto, trattandosi di atti irripetibili, ai sensi dell'art. 356 cod. proc. pen. il difensore ha solo diritto di assistere agli accertamenti, ma non ha diritto di essere preventivamente avvisato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 356, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 lett. B CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 431 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)