Sez. U, Sentenza n. 2086 del 08/06/1976 (Rv. 380909 - 01)
PROFESSIONISTI - GEOMETRI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - DECISIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA EX ART 111 COST - DATA FISSATA PER LA TRATTAZIONE DEL RICORSO INNANZI IL CONSIGLIO NAZIONALE - COMUNICAZIONE AL PROFESSIONISTA - NECESSITA - FACOLTATIVITA EX ART 7 CPV DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA - ILLEGITTIMITA - DISAPPLICAZIONE DI DETTO ARTICOLO - OBBLIGO DEL GIUDICE.*
PROFESSIONISTI - GEOMETRI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - DECISIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA EX ART 111 COST - DATA FISSATA PER LA TRATTAZIONE DEL RICORSO INNANZI IL CONSIGLIO NAZIONALE - COMUNICAZIONE AL PROFESSIONISTA - NECESSITA - FACOLTATIVITA EX ART 7 CPV DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA - ILLEGITTIMITA - DISAPPLICAZIONE DI DETTO ARTICOLO - OBBLIGO DEL GIUDICE.*
Il consiglio nazionale dell'ordine dei Geometri, davanti al quale vengono impugnati i provvedimenti amministrativi dei consigli dei collegi provinciali, e giudice speciale, soggetto alla sesta disp trans della Costituzione, e percio il ricorso per Cassazione contro le sue decisioni, previsto dall'art 15 RD 11 febbraio 1929 n 274, S'inquadra nell'art 111 cost. E poiche parte necessaria nel procedimento davanti al consiglio nazionale, e, oltre al consiglio del collegio provinciale che ha emesso il provvedimento impugnato ed al procuratore della Repubblica in loco, anche il professionista interessato, questi deve essere posto in grado di contraddire, a pena di nullita della decisione, attraverso la notizia della data fissata per la trattazione del ricorso. Di conseguenza l'art 7 cpv del regolamento di procedura, DM 15 febbraio 1949, che stabilisce la facoltativita e non l'obbligatorieta di detta notizia, dev'essere disapplicato dal giudice siccome norma amministrativa illegittima.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Regio Decr. 11/11/1929 num. 274 art. 15, DM 15/11/1949
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)