diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 4427 del 05/10/1978 (Rv. 394092 - 01)

PROFESSIONISTI - GEOMETRI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI - PARTI NECESSARIE - PROCEDIMENTO SVOLTOSI SENZA IL PM TERRITORIALMENTE COMPETENTE - NULLITA.*
Stato
decisa il 1978-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394092-01

PROFESSIONISTI - GEOMETRI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI - PARTI NECESSARIE - PROCEDIMENTO SVOLTOSI SENZA IL PM TERRITORIALMENTE COMPETENTE - NULLITA.*

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha Sede il collegio dei Geometri che ha emesso il provvedimento (nella specie, di cancellazione dall'albo) nei confronti di un iscritto nell'albo e parte necessaria nel giudizio di impugnazione dinanzi al consiglio nazionale dei Geometri promosso dal professionista: ne consegue che, in Mancanza della comunicazione della data della seduta fissata per la discussione del ricorso, la decisione relativa, presa senza che il PM abbia avuto la possibilita di intervenire e svolgere le sue deduzioni, e nulla per violazione del principio del contraddittorio. (Conf 3926/76, mass n 382600; (Conf 2086/76, mass n 380909; (Conf 575/76, mass n 379221).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Decreto Legge 11/02/1929 num. 274 art. 15, Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)