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Sez. 1, Sentenza n. 9286 del 17/09/1998 (Rv. 518990 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE | Decesso dell'assegnatario - Diritto alla cessione in proprietà dell'alloggio - Trasmissibilità "iure haereditatis" - Esclusione - Diritto alla cessione assegnato direttamente a determinati congiunti - Sussistenza - Condizioni - Provincia di Bolzano - Disciplina della materia "de qua", rimessa alla competenza esclusiva provinciale - Conformità alla disciplina statale - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518990-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE

Il diritto dell'assegnatario di un alloggio economico e popolare alla cessione in proprietà dell'alloggio medesimo non è trasmissibile "iure haereditatis", poiché trattasi di un diritto correlato alle condizioni personali del titolare, che la legge attribuisce direttamente, in caso di morte dell'assegnatario, solo a determinati congiunti di costui (coniuge, discendenti entro il terzo grado, ascendenti), ed a determinate condizioni (convivenza con l'assegnatario). Sul punto, la disciplina della Provincia di Bolzano, che nella materia "de qua" dispone di competenza legislativa esclusiva, è conforme a quella statale. Pertanto, il requisito della convivenza al momento della morte dell'assegnatario, espressamente richiesto dall'art. 11 della legge provinciale n. 45 del 1988, come modificato dalla legge provinciale n. 18 del 1990, costituisce presupposto imprescindibile per l'acquisto del diritto alla cessione dell'alloggio.

Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 art. 10, Legge 27/04/1962 num. 231 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 52 CORTE COST., Legge Prov. Bolzano 20/04/1963 num. 3 art. 4, Legge Prov. Bolzano 20/04/1963 num. 3 art. 9, Legge Prov. Bolzano 14/11/1988 num. 45 art. 11, Legge Prov. Bolzano 09/08/1990 num. 18 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)