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Sez. 1, Sentenza n. 9259 del 02/09/1995 (Rv. 493871 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE | Decesso dell'assegnatario - Diritto alla cessione in proprietà dell'alloggio - Trasmissibilità "iure haereditatis" - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493871-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE

Nella disciplina prevista dal d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2, modificato dalla legge 27 aprile 1962 n. 231, il diritto dell'assegnatario di un alloggio economico e popolare alla cessione in proprietà dell'alloggio medesimo non è trasmissibile "iure haereditatis", poiché trattasi di un diritto correlato alle condizioni personali del titolare, che la legge attribuisce direttamente, in caso di morte, dell'assegnatario, solo a determinati congiunti di costui, ed a determinate condizioni.

Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 art. 10, Legge 27/04/1962 num. 231 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)