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Sez. 4, Sentenza n. 2680 del 22/05/1980 Ud. (dep. 28/03/1981) Rv. 148215 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - AL PUBBLICO MINISTERO - ONERE A CARICO DELLA PARTE PARTE CIVILE - ESCLUSIVITA DELL'ONERE.*
Stato
decisa il 1980-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/148215-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - AL PUBBLICO MINISTERO - ONERE A CARICO DELLA PARTE PARTE CIVILE - ESCLUSIVITA DELL'ONERE.*

L'Onere della prova dell'avvenuta notifica del ricorso della parte civile al PM e all'imputato incombe esclusivamente alla parte stessa; per cui, in sua Mancanza, detto ricorso va dichiarato inammissibile.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 202 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)