Sez. 4, Sentenza n. 2680 del 22/05/1980 Ud. (dep. 28/03/1981) Rv. 148215 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - AL PUBBLICO MINISTERO - ONERE A CARICO DELLA PARTE PARTE CIVILE - ESCLUSIVITA DELL'ONERE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - AL PUBBLICO MINISTERO - ONERE A CARICO DELLA PARTE PARTE CIVILE - ESCLUSIVITA DELL'ONERE.*
L'Onere della prova dell'avvenuta notifica del ricorso della parte civile al PM e all'imputato incombe esclusivamente alla parte stessa; per cui, in sua Mancanza, detto ricorso va dichiarato inammissibile.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 202 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)