Sez. 2, Sentenza n. 375 del 15/04/1982 Ud. (dep. 19/01/1983) Rv. 156934 - 01
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI PROCESSUALI - MANCATA PRODUZIONE DELLA PROVA DELLA NOTIFICA - GRAVAME - INAMMISSIBILITÀ.*
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI PROCESSUALI - MANCATA PRODUZIONE DELLA PROVA DELLA NOTIFICA - GRAVAME - INAMMISSIBILITÀ.*
Il giudice dell'appello, in difetto della prova che la parte civile abbia adempiuto all'Onere di notificare la propria dichiarazione di gravame alle altre parti processuali, non può sottrarsi all'Obbligo giuridico di rilevare la decadenza della parte civile dalla impugnazione. (nella fattispecie la parte civile aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del tribunale di assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto, appellata anche dal P.m. - sul gravame della parte civile si era pronunciata la Corte di appello per il principio della conversione dei mezzi di impugnazione. La parte civile aveva omesso di fornire durante tutto il giudizio di appello la prova della notifica alle altre parti della dichiarazione di impugnazione che aveva poi dato mediante allegazione al ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello). (Conf mass n 149869; (Conf mass n 148215).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)