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Sez. 2, Sentenza n. 5810 del 07/12/1978 (Rv. 395631 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA IN APPELLO SENZA ACCERTAMENTO DELLA NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE E SENZA FISSAZIONE DI UN TERMINE DI RINNOVAZIONE - CASSAZIONE CON RINVIO - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DAVANTI AL GIUDICE DI RINVIO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1978-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395631-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA IN APPELLO SENZA ACCERTAMENTO DELLA NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE E SENZA FISSAZIONE DI UN TERMINE DI RINNOVAZIONE - CASSAZIONE CON RINVIO - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DAVANTI AL GIUDICE DI RINVIO - SUFFICIENZA.*

Qualora la Corte di Cassazione annulli la decisione impugnata per violazione dell'art 291 cod proc civ - avendo i giudici d'appello dichiarato la contumacia dell'appellato senza accertare la nullita della notificazione dell'atto d'appello e senza fissare allo appellante un termine perentorio per la sua rinnovazione - la riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio rende superflua la rinnovazione della notificazione dell'atto d'appello, poiche esso e ormai pervenuto a conoscenza dell'appellato. (Conf 1089/67, mass n 327472).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)