Sez. 2, Sentenza n. 1089 del 19/05/1967 (Rv. 327472 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI APPELLO IN UN LUOGO DIVERSO DA QUELLI DI CUI ALL' ART 330 COD PROC CIV - OMESSA FISSAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO DI UN TERMINE PER LA RINNOVAZIONE - CASSAZIONE CON RINVIO AD ALTRO GIUDICE DI APPELLO - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DAVANTI AL GIUDICE DI RINVIO - SUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI APPELLO IN UN LUOGO DIVERSO DA QUELLI DI CUI ALL' ART 330 COD PROC CIV - OMESSA FISSAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO DI UN TERMINE PER LA RINNOVAZIONE - CASSAZIONE CON RINVIO AD ALTRO GIUDICE DI APPELLO - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DAVANTI AL GIUDICE DI RINVIO - SUFFICIENZA.*
La notificazione dell'atto di appello in un luogo diverso da quelli indicati nell'art. 330 cod.proc.civ (nella specie presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, anziche nella residenza dichiarata della controparte all'atto della notificazione della sentenza) e nulla. Qualora, peraltro, il giudice di appello non abbia ottemperato al disposto dell'art. 291, primo comma, cod.proc.civ. - a norma del quale, prima di dichiarare la contumacia dell'appellato, avrebbe dovuto accertare se la notificazione dell'atto di appello presentasse vizi che ne importavano la nullita e, in caso affermativo, fissare all'appellante un nuovo termine perentorio per rinnovarla -, la Corte di Cassazione nel dichiarare la nullita della notificazione dell'atto di appello e, conseguentemente, del giudizio e della sentenza di secondo grado, deve pronunciare l'annullamento di quest'ultima con rinvio ad altro giudice di grado pari a quello che ha emesso la sentenza impugnata, davanti al quale, essendo ormai pervenuto a conoscenza dell'appellato l'atto di impugnazione ed essendo, quindi, ormai superflua una nuova notificazione di quest'ultimo, sara sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art. 392 cod.proc.civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)