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Sez. 2, Sentenza n. 2238 del 02/10/1967 (Rv. 329425 - 01)

CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA - DELL'AFFITTUARIO - CESSAZIONE DELL'AFFITTO - CADUCAZIONE DEL RAPPORTO MEZZADRILE.*
Stato
decisa il 1967-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329425-01

CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA - DELL'AFFITTUARIO - CESSAZIONE DELL'AFFITTO - CADUCAZIONE DEL RAPPORTO MEZZADRILE.*

La disposizione dell'art. 2160 cod.civ., la quale riguarda l'ipotesi che in un contratto di mezzadria in corso avvenga, da parte del concedente, il trasferimento del diritto di proprieta o di godimento, non trova applicazione alla diversa ipotesi del contratto di mezzadria stipulato direttamente dall'affittuario del fondo(anche se il proprietario del fondo ne fosse a conoscenza), in quanto, al momento della cessazione dell'affitto, non si verifica un trasferimento in base ad atto negoziale del diritto di godimento dell'affittuario, ma un'automatica espansione del diritto del proprietario. Pertanto, nell'ipotesi predetta, la cessazione dell'affitto fa venir meno il rapporto mezzadrile. (Cfr. 4499-54, 2838-53).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)