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Sez. 3, Sentenza n. 1705 del 12/06/1973 (Rv. 364630 - 01)

CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA - TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI GODIMENTO DEL FONDO - CESSAZIONE DEL CONTRATTO D'AFFITTO STIPULATO DAL SOGGETTO SUCCESSIVO CONCEDENTE DEL FONDO A MEZZADRIA - IPOTESI PREVISTA DALL'ART 2160 COD CIV - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - ESTINZIONE DELLA MEZZADRIA.*
Stato
decisa il 1973-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364630-01

CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA - TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI GODIMENTO DEL FONDO - CESSAZIONE DEL CONTRATTO D'AFFITTO STIPULATO DAL SOGGETTO SUCCESSIVO CONCEDENTE DEL FONDO A MEZZADRIA - IPOTESI PREVISTA DALL'ART 2160 COD CIV - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - ESTINZIONE DELLA MEZZADRIA.*

In materia di mezzadria, la disposizione dell'art 2160 cod civ la quale riguarda l'ipotesi che nel corso di un contratto di mezzadria avvenga, da parte del concedente, il trasferimento del diritto di proprieta o di godimento, non ricorre nel caso di cessazione del contratto di affitto del fondo stipulato da colui che poi ha concesso a mezzadria il fondo stesso, verificandosi in questa ipotesi, non gia il trasferimento del godimento per atto negoziale dell'affittuario al proprietario, ma un'automatica espansione del diritto di quest'ultimo con la conseguenza che la cessazione dell'affitto fa venir meno il rapporto di mezzadria. (Conf 2238/67, mass n 329425).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)