Sez. 1, Sentenza n. 18389 del 02/12/2003 (Rv. 568607 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI | Concorso formale o continuazione - "Ex" art. 8 legge n. 689 del 1981 - Relativo accertamento positivo del giudice di merito - Conseguenze - Rimessione all'autorità amministrativa di una nuova determinazione della misura della sanzione - Esclusione - Potere - Dovere del giudice di procedere direttamente a detta determinazione - Configurabilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI
In tema di sanzioni amministrative, in presenza di più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, spetta al giudice di merito valutare se ricorrano in concreto gli estremi del "concorso formale" di illeciti amministrativi ovvero della "continuazione" tra gli stessi, ai sensi, rispettivamente, del primo e del secondo comma dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689; ove tale accertamento abbia esito positivo, il giudice non può rimettere all'autorità amministrativa - che abbia irrogato sanzioni distinte per ogni singola violazione, così negando la sussistenza del concorso o della continuazione - la nuova determinazione della misura della sanzione, ma deve esso stesso, avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 23, undicesimo comma, della medesima legge, provvedere a modificare le ordinanze - ingiunzione con riferimento all'entità della sanzione dovuta, sostituendo le sanzioni ivi irrogate con quella prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, così come dispone il primo comma del citato art. 8.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legge 02/12/1985 num. 688 art. 1 sexies CORTE COST., Legge 31/01/1986 num. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)