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Sez. L, Sentenza n. 4970 del 08/03/2005 (Rv. 580534 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI | Concorso formale o continuazione - Art. 8 legge n. 689 del 1981 - Relativo accertamento del giudice di merito - Conseguenze - Potere - Dovere del giudice di merito di determinare la sanzione - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580534-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI

In presenza di più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, spetta al giudice di merito valutare se ricorrano, in concreto, gli estremi del "concorso formale" di illeciti amministrativi ovvero della "continuazione" tra gli stessi, ai sensi, rispettivamente, del primo e del secondo comma dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Compete, pertanto, al giudice di merito l'annullamento, anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, dell'ordinanza - ingiunzione opposta, e, ove ravvisi un concorso formale di illeciti amministrativi, la sostituzione del cumulo di sanzioni, inflitte per ciascuno degli illeciti, con la sanzione edittale prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, nonché la determinazione, in concreto, dell'entità della sanzione, entro i limiti prospettati ed alla stregua dei criteri prescritti dall'art. 11 della citata legge n.689 del 1981, dandone conto in motivazione.(Fattispecie concernente l'assunzione di una pluralità di lavoratori in violazione della normativa sul collocamento).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 com. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 com. 2 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)