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Sez. 1, Sentenza n. 5107 del 13/04/1984 Ud. (dep. 30/05/1984) Rv. 164564 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - FALSA INCOLPAZIONE D'UN SOGGETTO IN UN PROCESSO PER RAGIONI DI DIFESA - SUSSISTENZA DEL DELITTO.*
Stato
decisa il 1984-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164564-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - FALSA INCOLPAZIONE D'UN SOGGETTO IN UN PROCESSO PER RAGIONI DI DIFESA - SUSSISTENZA DEL DELITTO.*

Nel delitto di calunnia la ragione della incriminazione è nel pericolo che l'amministrazione della giustizia sia tratta in inganno e fuorviata. Ne deriva che realizza il delitto de quo chi allo scopo di difendersi in un processo accusi falsamente altri d'un reato; e ciò perché siffatta condotta, assai riprovevole dal punto di vista sociale, non ha nulla a che vedere col diritto di difesa.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Cod. Pen. art. 368, Cod. Proc. Pen. art. 78 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)