Sez. 1, Sentenza n. 5107 del 13/04/1984 Ud. (dep. 30/05/1984) Rv. 164564 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - FALSA INCOLPAZIONE D'UN SOGGETTO IN UN PROCESSO PER RAGIONI DI DIFESA - SUSSISTENZA DEL DELITTO.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - FALSA INCOLPAZIONE D'UN SOGGETTO IN UN PROCESSO PER RAGIONI DI DIFESA - SUSSISTENZA DEL DELITTO.*
Nel delitto di calunnia la ragione della incriminazione è nel pericolo che l'amministrazione della giustizia sia tratta in inganno e fuorviata. Ne deriva che realizza il delitto de quo chi allo scopo di difendersi in un processo accusi falsamente altri d'un reato; e ciò perché siffatta condotta, assai riprovevole dal punto di vista sociale, non ha nulla a che vedere col diritto di difesa.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Cod. Pen. art. 368, Cod. Proc. Pen. art. 78 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)