Sez. 6, Sentenza n. 2102 del 06/12/1985 Ud. (dep. 14/03/1986) Rv. 172139 - 01
REATO CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTO CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - NATURA - REATO DI PERICOLO - EFFETTI.*
REATO CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTO CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - NATURA - REATO DI PERICOLO - EFFETTI.*
La calunnia è un reato di pericolo ad integrare il quale non è necessario che l'autorità giudiziaria dia effettivamente inizio ad un procedimento penale, essendo sufficiente la possibilità che questo avvenga con danno del normale funzionamento della giustizia, come nel caso in cui le accuse rivolte al calunniato non siano tali da apparire "prima facie" assurde e, quindi, manifestamente infondate. (V mass n 164025; (V mass n 164034; (V mass n 164564).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)