Sez. 1, Sentenza n. 1566 del 13/02/1987 (Rv. 450982 - 01)
CACCIA - ESERCIZIO DELLA CACCIA - APPOSTAMENTI FISSI - LEGGE REGIONALE VENETA 31 MARZO 1980, N. 39 - CARATTERE DI LEGGE INTERPRETATIVA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - ART. 3 DI DETTA LEGGE - NECESSITÀ DI AUTORIZZAZIONE PER GLI IMPIANTI DI APPOSTAMENTO COSTRUITI CON MATERIALE SOLIDO - NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 17 LEGGE 14 LUGLIO 1978, N. 30 - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
CACCIA - ESERCIZIO DELLA CACCIA - APPOSTAMENTI FISSI - LEGGE REGIONALE VENETA 31 MARZO 1980, N. 39 - CARATTERE DI LEGGE INTERPRETATIVA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - ART. 3 DI DETTA LEGGE - NECESSITÀ DI AUTORIZZAZIONE PER GLI IMPIANTI DI APPOSTAMENTO COSTRUITI CON MATERIALE SOLIDO - NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 17 LEGGE 14 LUGLIO 1978, N. 30 - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
La legge regionale veneta 31 marzo 1980 n. 79, sulla caccia, non è stata formulata in modo tale da far intendere che il legislatore regionale abbia con essa voluto attribuire imperativamente alla legge previgente un certo significato, né è rinvenibile in essa quel momento precettivo indispensabile per poterla qualificare interpretativa, pertanto, l'art. 3 di detta legge, che subordina ad autorizzazione solo gli impianti di appostamento costruiti con materiale solido, non può ritenersi norma di interpretazione autentica dell'art. 17 della precedente legge 14 luglio 1978 n. 30, per cui, in base a quest'ultima norma devono intendersi fissi (e, quindi, soggetti ad autorizzazione) tutti gli appostamenti costituiti da impianti predisposti per la caccia di acquatici e trampolieri, indipendentemente dal tipo di materiale usato per la loro costruzione. (V 5822/81, mass n 416544; (V 5533/81, mass n 416251).*
Riferimenti normativi: Legge Reg. Veneto 14/07/1978 num. 30 art. 17, Legge Reg. Veneto 31/03/1980 num. 79 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)