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Sez. 1, Sentenza n. 5533 del 22/10/1981 (Rv. 416251 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - AUTENTICA - QUALIFICAZIONE DI UNA LEGGE COME ATTO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI PREESISTENTI NORME GIURIDICHE - CONDIZIONI - DISPOSIZIONE CONTENENTE LA RIFORMULAZIONE PIÙ CHIARA ED APPROPRIATA DI UNA NORMA PREESISTENTE E LA RELATIVA ABROGAZIONE CON REGOLAMENTAZIONE AUTONOMA DELLA STESSA MATERIA - NATURA INTERPRETATIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416251-01

FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - AUTENTICA - QUALIFICAZIONE DI UNA LEGGE COME ATTO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI PREESISTENTI NORME GIURIDICHE - CONDIZIONI - DISPOSIZIONE CONTENENTE LA RIFORMULAZIONE PIÙ CHIARA ED APPROPRIATA DI UNA NORMA PREESISTENTE E LA RELATIVA ABROGAZIONE CON REGOLAMENTAZIONE AUTONOMA DELLA STESSA MATERIA - NATURA INTERPRETATIVA - ESCLUSIONE.*

La qualificazione di una legge come atto di interpretazione autentica di preesistenti norme giuridiche non può fondarsi sul mero titolo del testo legislativo o sui lavori preparatori, ovvero sull'intenzione del legislatore in sè considerata, ma presuppone una particolare struttura della fattispecie normativa, per la quale la legge medesima, essendo rivolta ad imporre una data interpretazione di una precedente norma, con efficacia retroattiva, non è suscettibile di applicazione autonoma, ma si integra con la norma interpretata, nel senso che la disciplina da applicarsi ai singoli casi concreti deve essere desunta cumulativamente da quest'ultima e dalla norma interpretativa. Pertanto, non può riconoscersi natura interpretativa alla disposizione che, riformulando in modo più chiaro ed appropriato una norma preesistente, la abroghi e provveda a regolare per il futuro ed in modo autonomo la stessa materia. (V. 2289/74, mass. N. 370672).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)