Sez. 1, Sentenza n. 6020 del 10/11/1980 (Rv. 409792 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PRESISTENTI - LOCAZIONE - FALLIMENTO DEL LOCATORE - PREGRESSO PIGNORAMENTO DEL BENE LOCATO E STIPULAZIONE DELLA LOCAZIONE IN VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DELL'ART 560 COD PROC CIV - INOPPONIBILITA DELLA LOCAZIONE AL FALLIMENTO.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PRESISTENTI - LOCAZIONE - FALLIMENTO DEL LOCATORE - PREGRESSO PIGNORAMENTO DEL BENE LOCATO E STIPULAZIONE DELLA LOCAZIONE IN VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DELL'ART 560 COD PROC CIV - INOPPONIBILITA DELLA LOCAZIONE AL FALLIMENTO.*
La locazione, che, gia al momento della dichiarazione del fallimento del locatore, sia inopponibile ai creditori, per effetto di un pregresso pignoramento del bene locato ed in quanto stipulata in violazione del disposto dell'art 560 cod proc civ, resta inopponibile alla massa, a norma dell'art 107 della legge fallimentare, a prescindere dalle scelte operate dal curatore in ordine alla prosecuzione della procedura espropriativa in corso ed anche se l'immobile sia oggetto di vendita e di aggiudicazione in Sede fallimentare.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2913, Cod. Civ. art. 2919, Cod. Civ. art. 2923, Cod. Proc. Civ. art. 560, Legge Falliment. art. 80, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 80, Legge Falliment. art. 107, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)