diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 322 del 03/02/1969 (Rv. 338315 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AZIONE - CONDIZIONI DELL'AZIONE - LEGITTIMAZIONE AD CAUSAM - TITOLARITA DEL RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1969-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338315-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AZIONE - CONDIZIONI DELL'AZIONE - LEGITTIMAZIONE AD CAUSAM - TITOLARITA DEL RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO - DIFFERENZE.*

La legittimazione attiva ad causam, quale condizione dell'Azione, come potere, cioe, di ottenere dal giudice una decisione di merito, sia essa favorevole o contraria, non va confusa con la titolarita attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio, questione, questa, di merito, attinente alla fondatezza della domanda e quindi condizione della pronuncia favorevole all'attore. (V. 2760-68, mass. N.335373 684-67, mass. N.326707 2131-66, mass. N.324151 1220-66, mass. N.322442 918-66, mass. N.321833).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)