Sez. 3, Ordinanza n. 2438 del 25/01/2024 (Rv. 670064-01)
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - IN GENERE | Modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) - Valutazione della sua portata confessoria - Incompatibilità oggettiva tra la descrizione del fatto e le sue conseguenze accertate in giudizio - Impossibilità giuridica di tale valutazione - Sussistenza - Fattispecie.
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - IN GENERE
In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto prevalenti, rispetto a quanto emergente dal C.I.D., le risultanze di consulenze tecniche d'ufficio disposte nel corso del giudizio intercorso tra il danneggiato e l'assicuratore).
Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Civ. art. 2733 com. 3, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 143 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)