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Sez. 3, Sentenza n. 3567 del 13/02/2013 (Rv. 625437 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO | Azione ex art. 18 legge n. 990 del 1969 - Dichiarazioni rese nel modulo di constatazione amichevole del sinistro dal responsabile del danno - Efficacia di piena prova nei confronti del confitente - Esclusione - Libero apprezzamento da parte del giudice nei confronti di tutti i litisconsorti - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625437-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO

Nei giudizi proposti ai sensi dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (oggi abrogato e trasfuso nell'art. 144 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), gli stessi fatti che determinano la responsabilità e la condanna del danneggiante costituiscono la fonte dell'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore, comportando una situazione di litisconsorzio necessario tra entrambi tali soggetti e il terzo danneggiato ed impedendo che si pervenga a decisioni differenziate in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore, dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2733 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 143 com. 2, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)