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Sez. 1, Ordinanza n. 29125 del 12/11/2024 (Rv. 673128-01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Cause di esclusione ex artt. 10 e 16 del d.lgs. n. 251 del 2007 - Presupposti - Effettiva commissione del reato ostativo - Valutazione del giudice - Contenuto.
Stato
decisa il 2024-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673128-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, per ritenere integrate le cause di esclusione, previste dagli artt. 10 e 16 del d.lgs. n. 251 del 2007, non assume valore dirimente l'esistenza di una sentenza straniera di condanna nel paese d'origine, ma la sussistenza di fondati motivi per ritenere che il richiedente abbia "commesso" il reato ostativo, dovendo il giudice procedere ad una valutazione autonoma della sussistenza del reato, facendosi carico di affrontare anche le deduzioni del richiedente, pur considerando che il fatto storico che sia intervenuta una sentenza di condanna costituisce un elemento indicativo di particolare rilievo.

Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 16, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 10, Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)