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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25073 del 23/10/2017 (Rv. 646244 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Riconoscimento dello "status" di rifugiato o della protezione sussidiaria - Esclusione ex artt. 10, comma 2, lett. b) e 16, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 251 del 2007 - Effettiva commissione di reati - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646244-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, l’esclusione dello “status” di rifugiato politico e dello “status” di protezione sussidiaria, previste rispettivamente dagli artt. 10, comma 2, lett. b) e 16, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 251 del 2007, richiede l'accertamento dell'avvenuta commissione di reati fuori del territorio italiano, da qualificarsi gravi alla luce del parametro della pena edittale prevista dalla legge italiana per quel medesimo illecito. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d’appello che, nel negare la protezione, si era limitata a dar conto dell’esistenza di un mandato di cattura e della pendenza di un procedimento penale a carico del richiedente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 16 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 10 com. 2 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)