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Sez. T, Sentenza n. 33999 del 23/12/2024 (Rv. 673263-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Iva - Innalzamento del limite annuo di compensabilità orizzontale - Violazione - Condotta sanzionata e misura della sanzione immutate - "Ius superveniens" - Applicabilità del principio del "favor rei" - Esclusione - Mero fenomeno di successione di leggi nel tempo - Disvalore della condotta e sanzione - Permanenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673263-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di Iva, l'innalzamento del limite annuo di compensabilità orizzontale dei crediti d'imposta in seguito alla modifica delle norme extra-precetto, di cui all'art.34, comma 1, della l. n. 388 del 2000, non comporta alcuna "abolitio criminis", in quanto rimangono immutate la condotta sanzionata - quale la compensazione in misura superiore al limite annuo, equivalente ad un omesso versamento alle scadenze previste - e la misura della sanzione; ne consegue che lo "ius superveniens", pertanto, non determina i presupposti per l'applicabilità del principio del "favor rei", realizzando un mero fenomeno di successione di leggi nel tempo, che non ha abrogato la suddetta fattispecie incriminatrice, ma ha solo innalzato – in forza della modifica della norma extra-precetto- la soglia di tale tetto annuo, mantenendo il disvalore della condotta e la risposta sanzionatoria.

Legge 23/12/2000 num. 388 art. 34 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 08/04/2013 num. 35 art. 9 com. 2, Legge 06/06/2013 num. 64 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)