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Sez. T, Sentenza n. 29886 del 12/11/2025 (Rv. 677029-02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzione ex artt. 5, comma 4, e 6, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997 - Disciplina più favorevole di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 87 del 2024 - Violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677029-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di IVA, la disciplina sopravvenuta più favorevole di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 87 del 2024 - che ha ridotto la misura della sanzione stabilita dall'art. 5, comma 4 e dall'art. 6, comma 1,

del d.lgs. n. 471 del 1997 al 70% della maggiore imposta - non si applica alle violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, stante l'espressa deroga al principio di retroattività della lex mitior prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 87 del 2024, compatibile sia con i principi costituzionali (artt. 3 e 117 Cost.) che con quelli del diritto dell'Unione Europea.

Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25 com. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 5 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 1, Decreto Legisl. 14/06/2024 num. 87 art. 2, Decreto Legisl. 14/06/2024 num. 87 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)