Sez. 5, Sentenza n. 12800 del 21/06/2016 (Rv. 640139 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Art. 45 della l. n. 724 del 1994 e d.m. 22 giugno 1995 - Attuazione della decisione della Commissione CEE 88/318 del 2 marzo 1988 - Rideterminazione dei punti percentuali degli esoneri contributivi nelle sole regioni del Sud - Conseguenze - Applicabilità ai cd. territori minori - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI
In materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, a seguito della decisione della Commissione CEE 88/318 del 2 marzo 1988, il legislatore italiano, con l'art. 45 della l. n. 724 del 1994 e con il successivo d.m. 22 giugno 1995, ha provveduto alla rideterminazione dei punti percentuali degli esoneri contributivi con riferimento alle sole regioni del Sud, senza fare alcuna menzione dei cosiddetti territori minori (nella specie, il complesso dei comuni del comprensorio di bonifica del fiume Tronto), ai quali, pertanto, non si applica l'aliquota prevista per il Sud, quale trattamento di agevolazione contributiva rispetto a quella fissata per il Centro-Nord.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)