Sez. 3, Sentenza n. 1118 del 04/04/1969 (Rv. 339657 - 01)
MANDATO - MANDATARIO - CUSTODIA DI COSE E TUTELA DEI DIRITTI DEL MANDANTE - COSE RICEVUTE DAL MANDANTE O ACQUISTATE O SPEDITE DA TERZI PER SUO CONTO - OBBLIGO DI CUSTODIA - SUSSISTENZA.*
MANDATO - MANDATARIO - CUSTODIA DI COSE E TUTELA DEI DIRITTI DEL MANDANTE - COSE RICEVUTE DAL MANDANTE O ACQUISTATE O SPEDITE DA TERZI PER SUO CONTO - OBBLIGO DI CUSTODIA - SUSSISTENZA.*
Il mandatario, in attuazione del mandato, spesso si viene a trovare nel possesso di beni che a lui non appartengono, sia che si tratti dei beni fornitigli dal mandante per rendere possibile l'esecuzione del mandato, sia che si tratti di beni acquistati per conto del mandante o speditigli da terzi per conto dello stesso. In tali casi e innegabile l'Obbligo della custodia, che non solo non contrasta con la disciplina generale dal mandato, ma che anzi trova proprio in essa il suo fondamento.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1718
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)