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Sez. 3, Sentenza n. 1118 del 04/04/1969 (Rv. 339657 - 01)

MANDATO - MANDATARIO - CUSTODIA DI COSE E TUTELA DEI DIRITTI DEL MANDANTE - COSE RICEVUTE DAL MANDANTE O ACQUISTATE O SPEDITE DA TERZI PER SUO CONTO - OBBLIGO DI CUSTODIA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339657-01

MANDATO - MANDATARIO - CUSTODIA DI COSE E TUTELA DEI DIRITTI DEL MANDANTE - COSE RICEVUTE DAL MANDANTE O ACQUISTATE O SPEDITE DA TERZI PER SUO CONTO - OBBLIGO DI CUSTODIA - SUSSISTENZA.*

Il mandatario, in attuazione del mandato, spesso si viene a trovare nel possesso di beni che a lui non appartengono, sia che si tratti dei beni fornitigli dal mandante per rendere possibile l'esecuzione del mandato, sia che si tratti di beni acquistati per conto del mandante o speditigli da terzi per conto dello stesso. In tali casi e innegabile l'Obbligo della custodia, che non solo non contrasta con la disciplina generale dal mandato, ma che anzi trova proprio in essa il suo fondamento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1718

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)