Sez. L, Sentenza n. 821 del 27/01/1998 (Rv. 511986 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Domanda giudiziale - Mutamento - Domanda di temporanea inefficacia del licenziamento intimato nel corso di gravidanza - Successiva domanda in appello tendente alla declaratoria di nullità del licenziamento - Inammissibilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
Nel rito del lavoro, e con particolare rigore nel giudizio d'appello in forza del dettato dell'art. 437 cod. proc. civ., non sono ammesse domande nuove, né modificazioni della domanda già proposta (sia con riguardo al "petitum" che alla "causa petendi"), neppure nell'ipotesi di accettazione del contraddittorio ad opera della controparte; ne consegue che, nel caso in cui nel ricorso introduttivo del giudizio sia stata dedotta la temporanea inefficacia del licenziamento perché intimato in corso di gravidanza, deve considerarsi inammissibile la domanda proposta successivamente in appello e tendente ad una declaratoria di nullità (anziché di mera inefficacia temporanea) del licenziamento in quanto intimato e lavoratrice gestante.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)