Sez. 5, Sentenza n. 14616 del 01/10/2003 (Rv. 567259 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Natura del giudizio di rinvio - Atto di riassunzione - Portata - Di mero impulso processuale - Conseguenze - Necessità di indicazione del <petitum> - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di controversia tributaria.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE
Nel giudizio di rinvio, le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata e ogni riferimento - da loro fatto - a domande ed eccezioni pregresse e, in genere, alle difese svolte ha l'effetto di richiamare univocamente e integralmente domande, eccezioni e difese assunte e spiegate nel giudizio. Infatti, l'atto di riassunzione è, di per sè, sufficiente a ricollocare le parti nella posizione che avevano assunto nel giudizio conclusosi con la sentenza annullata e, essendo escluso che - ex artt. 125 disp. att. e 392, 394 e 414 cod. proc. civ. -, ai fini della validità dell'atto, sia richiesta una specifica indicazione del "petitum", la domanda originaria si intende riproposta e su questa deve provvedere il giudice di rinvio, indipendentemente dall'assunzione di specifiche conclusioni in tal senso (Nel formulare il principio anzidetto in relazione ad una controversia tributaria, la Corte ha anche sottolineato che i profili di specialità della norma processuale tributaria - art. 63 D. Lgs. n. 546 del 1992 - rispetto a quella comune - art. 392 cod. proc. civ. - impediscono di estendere le ipotesi di inammissibilità oltre i casi espressamente previsti in esso art. 63).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/09/1992 num. 546 art. 63, Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)